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Certificato penale minorenni

Il 6 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 il che ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L’articolo 2 del citato decreto stabilisce che il soggetto che intenda impiegare al occupazione una ritengo che ogni persona meriti rispetto per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. In evento di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 (art. 2 D.L. 39/2014). A viso delle incertezze derivanti dall'interpretazione di tale norma, con particolare riferimento alla sua applicabilità a forme di collaborazione a titolo volontaristico, l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha predisposto una nota di chiarimento, con la quale viene precisato che l'obbligo non sorge ove ci si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito relazione di lavoro. Una seconda nota, fornisce altresì indicazioni operative per la fase di in precedenza applicazione della norma e, in dettaglio in valore alla possibilità del datore di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione di avanzare all'assunzione del lavoratore, nelle more del rilascio del certificato penale del casellario giudiziale, acquisendo, da sezione dello identico, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (se datore di lavoro pubblico) o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (se datore di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione privato), circa l'assenza, a suo carico, di condanne riferite ai reati di prostituzione minorile (art. 600 bis del C.P.), pornografia minorile (art. 600 ter del C.P.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater del C.P.), turismo per sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies del C.P.) e adescamento di minori (art. 609 undecies del C.P.).

Sul tema è anche intervenuto la Direzione Globale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che con circolare n. 9 del 11 aprile 2014 ha precisato che l'obbligo non riguarda tutti i rapporti già in essere alla giorno del 6 aprile 2014.