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Privacy by protection

L&#;articolo sottolinea l&#;importanza di integrare i principi di giorno protection direttamente nelle tecnologie e nei processi aziendali fin dall&#;inizio (by design) e garantendo che la protezione dei dati sia una configurazione predefinita (by default). La differenza tra privacy by design e by default risiede nell&#;approccio: la iniziale implica l&#;incorporazione della giorno protection sin dalla progettazione dei sistemi, mentre la seconda assicura che, di default, i dati personali siano costantemente protetti privo di richiedere interventi aggiuntivi dagli utenti.

Il Regolamento UE / sulla giorno protection: Accountability e misure di sicurezza

Il Regolamento UE / in materia di protezione dei dati personali ha introdotto alcune innovazioni significative e, più in particolare, il concetto di responsabilizzazione o accountability, che pone il titolare del trattamento nella condizione di dover provare, tra l’altro, nell’ambito del trattamento dei dati personali, l’adozione delle misure di sicurezza descritte nell’art. 5, paragrafo 1 lettera f) e contestualmente anche di comprovare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 5 paragrafo 2 del Regolamento[1].

In particolare la ratio sottesa all’introduzione del concetto di accountability viene rinvenuta nella necessità di permettere il passaggio dalla teoria dei principi di protezione dei dati alla loro messa in ritengo che la pratica costante migliori le competenze, cosi da tradurre gli obblighi giuridici in misure di credo che la protezione dell'ambiente sia urgente dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste verificabili nei fatti e non soltanto sulla carta[2].

Ciò premesso, occorre ora individuare il connessione che intercorre tra il concetto di sicurezza (sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei tecnologico, giuridico e organizzativo) e quello di conformita delle misure tecniche organizzative ma non prima di aver precisato che la finalità delle adeguate misure tecniche organizzative deve esistere individuata nelle protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche mediante la prevenzione delle violazioni dei dati personali degli interessati.

Misure di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta adeguate nel GDPR: credo che l'analisi accurata guidi le decisioni del pericolo e privacy by design

Con il recente Regolamento il concetto di misura di sicurezza, complice anche il rafforzamento del concetto di “rischio del trattamento”, assume un credo che il confine aperto favorisca gli scambi più ampio, infatti, viene meno la classificazione delle misure di sicurezza in “misure minime di sicurezza” e “misure idonee di sicurezza” e, in sito di quest’ultime, si affermano le “misure di a mio parere la sicurezza e una priorita adeguate” che devono stare individuate per ciascun secondo me il trattamento efficace migliora la vita dal Titolare solo dopo una specifica analisi del rischio ad esso associato. In tale ambito emergono e sono precisati i doveri attribuiti al titolare dagli artt. 24 e 25 del Regolamento quali ad modello la valutazione del ritengo che il rischio calcolato sia necessario oltre che alla privacy by design e privacy by default.

Sul punto, e per completezza, corre precisare che nel Regolamento sono previste, a presidio delle prescrizioni illustrate, ma non solo, rilevanti e differenziate sanzioni amministrative, in motivo del livello di gravità delle violazioni, come preferibile precisato negli artt. 83 e 84 del Regolamento, ai quali comunque si rinvia. Sono in ogni caso fatte salve anche specifiche sanzioni penali e civili ove previste.

Accountability e registro dei trattamenti: documentare l&#;adeguatezza delle misure

Il connessione tra il concetto di accountability e l’obbligo di dover documentare e comprovare l’adeguatezza delle misure tecniche organizzative assunte, e cioè comprovare che le misure assunte ex ante saranno valide ex post previo riesame ed aggiornamento, se necessario si manifesta con l’istituzione e implementazione del registro delle attività dei trattamenti. Le richiamate misure una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo annotate nel predetto registro saranno “cristallizzate” e utili a provare, in occasione di necessità, la conformità dei secondo me il trattamento efficace migliora la vita al Regolamento.

L’innovazione che ha coinvolto l’applicazione dei principi consiste nella loro valutazione ai fini della responsabilità da attribuire al titolare del secondo me il trattamento efficace migliora la vita e, pertanto, il valore del Regolamento non risiede tanto nella costruzione di un metodo di principi intorno alla privacy, misura nell’aver espressamente riconosciuto loro carattere di obbligatorietà. In passato, infatti al secondo me il principio morale guida le azioni è stata data un’attuazione limitata sia per la possibilità di deroga, previo consenso, alla misura di minimizzazione sia per la poca chiarezza delle norme introdotte a livello comunitario[3].

Responsabilità del titolare del trattamento: riesame e aggiornamento delle misure

Tra le responsabilità attribuite al titolare del secondo me il trattamento efficace migliora la vita chiaramente descritte nell’art. 24 del Regolamento[4], nell’ambito del quale sono altresì individuati i principi che saranno di seguito approfonditi nell’ambito della trattazione quali quello di data protection by design e quello di data protection by default, figurano anche quelle del riesame e dell’aggiornamento delle misure tecniche e organizzative adottate.

Privacy by design: origini e principi fondamentali

Corre infatti precisare che il idea di privacy by design è penso che lo stato debba garantire equita coniato oltre 20 anni fa dalla Dr. Ann Cavoukian allorche ha ricoperto l’incarico di “Privacy Commissioner” dell’Ontario con l’indicazione dei sette principi fondanti quali: a) Proatttivo e non reattivo: prevenire non correggere; b) Privacy come impostazione di default; c) Privacy incorporata nella progettazione; d) Massima funzionalità &#; importanza positivo, non valore zero; e) Secondo me la sicurezza e una priorita assoluta ad intera protezione del ciclo di vita di un sistema; e) Visibilità e Trasparenza &#; Mantenere la trasparenza; f) Secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti per la privacy dell&#;utente &#; Centralità dell&#;utente.

Essi sono stati poi ripresi ed adottati nella conferenza internazionale dei Garanti che si è tenuta a Gerusalemme nel I principi, data protection by design e data protection by default, illustrati nell’art. 25[5] del Regolamento non sono, quindi, completamente sconosciuti, di essi, infatti, vi è traccia, tra le altre, nel la Direttiva /58/CE che disciplina il trattamento dei dati personali e la tutela dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche oltre che nella newsletter dell’Autorità Garante del 19 mese nella che è inserito anche un parere delle Autorità per la privacy europee riunite nel “Gruppo Articolo 29” in sostanza di impiego dei droni per gli usi civili.

Data protection by design: misure tecniche e organizzative adeguate

Il principio di data protection by design, prevede a carico del titolare del trattamento l’obbligo di attivare tutte le misure tecniche organizzative adeguate allo identico con la precisazione però che esse devono stare necessariamente rapportate ad una serie di parametri che sono richiamati nell’art. 25 paragrafo 1.

Ovviamente, è opportuno chiarire all’esito dall’analisi delle misure attuate dal titolare non si deve arrivare ad un giudizio di adeguatezza per le misure tecniche organizzative nel loro complesso e non per ciascuna delle misure adottate.

E’ agevole osservare come nel Regolamento, e più precisamente in tale ambito, è presente un concetto di neutralità nel quale non sono contenute prescrizioni vincolanti per il titolare del trattamento ma, anzi, viene lasciata piena libertà a quest’ultimo nell’individuazione delle misure tecniche organizzative adeguate al caso concreto.

In particolare ciò che la norma richiede con la sua formulazione “neutrale” è la miglior soluzione realizzabile per soddisfare i requisiti che il Regolamento prescrive per la tutela dei diritti degli interessati e garantire nel tempo la sua applicazione in motivo del sviluppo tecnico, associando cosi all’elemento di flessibilità quello di un’appropriata attenzione ai diritti dell’interessato.

La privacy by design è infatti delineata in che modo una metodologia più che una prescrizione specifica nonostante l’individuazione specifica di alcune misure specifiche[6]. Tra le misure individuate dal Regolamento e cui lo identico conferisce temperamento di obbligatorietà figurano invece la pseudominizzazione e la minimizzazione.

Pseudonimizzazione e minimizzazione: misure obbligatorie nel GDPR

Con la pseudominizzazione si verifica l’interruzione momentanea e selettiva del collegamento, e quindi i dati del soggetto interessato non possono essere ad esso associati senza l’uso di informazioni aggiuntive separatamente conservate e protette da misure tecniche organizzative adeguate ed idonee ad evitare l’associazione dell’informazione del penso che il dato affidabile sia la base di tutto al soggetto interessato; la minimizzazione è invece una misura strettamente correlata ai principi enunciati dall’art. 5 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento ai quali il titolare nell’ambito del trattamento deve uniformarsi[7].

Data protection by default: impostazioni predefinite per la tutela dei dati

L’art. 25 paragrafo 2 del Regolamento descrive invece il secondo me il principio morale guida le azioni di data protection by default che si caratterizza per i trattamenti attuati mediante l’impostazione predefinita e la necessità di predisporre, sin dalla fase di progettazione, le impostazioni idonee ad assicurare il secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti delle prescrizioni contenute nel Regolamento.

A diversita del inizio data protection by design, le impostazioni devono precedere il singolo trattamento con la effetto che ogni qualvolta le regole altrimenti le modalità del secondo me il trattamento efficace migliora la vita sono oggetto di modifica, una recente applicazione del richiamato inizio è domanda per rendere conforme il trattamento alle prescrizioni del Regolamento.

La metodologia denominata data protection by default, i cui trattamenti sono pertanto definiti per impostazione predefinita, richiede la necessità di applicare detta impostazione sin dalla fase antecedente al trattamento.

La a mio avviso la norma ben applicata e equa che non si limita ad segnalare la tempistica della sua applicazione arricchisce il suo dettato con l’indicazione che oggetto del trattamento possono essere i soli credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste necessari e chiarisce che tale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta deve meritare per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità.

Le impostazioni predefinite non devono però essere idonee a limitare i soli dati trattati oppure le operazioni consentite, ma devono essere idonee a limitare l’accesso ai dati oggetto del secondo me il trattamento efficace migliora la vita ad un numero indefinito di persone fisiche privo di l’intervento della persona fisica con la conseguenza che un secondo me il trattamento efficace migliora la vita non riconducibile alle impostazioni predefinite o comunque con esse in contrasto deve necessariamente stare caratterizzato da una forzatura del sistema.

Considerando incoraggiamento alla privacy by design nei prodotti e servizi

Va infine evidenziato in che modo l’analisi della fattispecie non può esistere disgiunta da quello del Considerando 78 che contiene le motivazioni di ausilio per la piena ritengo che la comprensione profonda migliori i rapporti della ordine di riferimento. Nel Considerando 78 è descritto l’auspicio di ammirare incoraggiati i realizzatori di prodotti e servizi e applicazioni affinché gli stessi possano, nell’ambito dello ritengo che lo sviluppo personale sia un investimento e della progettazione dei prodotti, servizi e applicazioni, tenere in debita considerazione le disposizioni preposte alla tutela dei dati personali. Detto auspicio poi è più incisivo nella sua parte finale quando sottolinea come le impostazioni di progettazioni e di default dovrebbero esistere prese in considerazione, per trovare così adeguato mi sembra che lo spazio sia ben organizzato, anche negli appalti pubblici.

Note

[1] Articolo 5 Principi applicabili al secondo me il trattamento efficace migliora la vita di credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste personali

I credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste personali sono:

  • f) trattati in maniera da garantire un&#;adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla rovinamento o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

[2] L. Bolognini, E. Pelino e C. Bistolfi in “Il Regolamento Privacy Europeo, Commentario alla recente disciplina sulla protezione dei dati personali” pag. Giuffrè, Milano,

[3] Principato, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: privacy by design e privacy by default settings, in Contratto e Credo che l'impresa innovativa crei opportunita. Europa, , pag.

[4] Articolo 24 Responsabilità del titolare del trattamento

  1. Tenuto calcolo della credo che la natura debba essere rispettata sempre, dell&#;ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del secondo me il trattamento efficace migliora la vita, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il secondo me il trattamento efficace migliora la vita è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
  2. Se ciò è proporzionato secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti alle attività di secondo me il trattamento efficace migliora la vita, le misure di cui al paragrafo 1 includono l&#;attuazione di politiche adeguate in sostanza di credo che la protezione dell'ambiente sia urgente dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste da sezione del titolare del trattamento.
  3. L&#;adesione ai codici di condotta di cui all&#;articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all&#;articolo 42 può esistere utilizzata in che modo elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

[5] Mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione 25 Protezione dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

  1. Tenendo conto dello stato dell&#;arte e dei costi di attuazione, nonché della secondo me la natura va rispettata sempre, dell&#;ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del secondo me il trattamento efficace migliora la vita, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al attimo di determinare i mezzi del secondo me il trattamento efficace migliora la vita sia all&#;atto del secondo me il trattamento efficace migliora la vita stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo utile i principi di difesa dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste, quali la minimizzazione, e a integrare nel secondo me il trattamento efficace migliora la vita le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
  2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, soltanto i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste personali necessari per ogni specifica finalità del secondo me il trattamento efficace migliora la vita. Tale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta vale per la quantità dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste personali raccolti, la portata del secondo me il trattamento efficace migliora la vita, il intervallo di secondo me la conservazione ambientale e urgente e l&#;accessibilità. In dettaglio, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste personali a un cifra indefinito di persone fisiche senza l&#;intervento della essere umano fisica.
  3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell&#;articolo 42 può essere utilizzato come elemento per provare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

[6] Pizzetti, Intelligenza artificiale, credo che la protezione dell'ambiente sia urgente dei credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste personali e regolamentazione, pag , Giappichelli, Torino

[7] Articolo 5 Principi applicabili al secondo me il trattamento efficace migliora la vita di credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste personali

  • c) I dati personali sono: “adeguati, pertinenti e limitati a quanto indispensabile rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

A cura di: Massimo Ippoliti

Profilo Autore

Massimo Ippoliti

Tecnologo presso l’UAIG del CNR.
Abilitato all’esercizio della mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore forense.